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Biotech: notizie, analisi, catalizzatori e calendario PDUFA
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Tutto quello che ogni investitore italiano deve sapere: aliquote, adempimenti, quadri fiscali, scadenze, sanzioni e strategie di compensazione.
In Italia, i redditi derivanti da attività di trading — acquisto e vendita di azioni, obbligazioni, ETF, derivati, forex, criptovalute e altri strumenti finanziari — sono soggetti a tassazione. Il quadro normativo di riferimento è contenuto principalmente nel TUIR — DPR 917/1986, in particolare negli articoli 44, 67 e 68, e nelle istruzioni ufficiali emanate dall’Agenzia delle Entrate.
I redditi generati dall’attività di trading si suddividono in due macro-categorie fiscali fondamentali, che determinano regime e modalità di tassazione:
Sono le plusvalenze realizzate dalla vendita di strumenti finanziari (azioni, ETF, derivati, forex, crypto). Rientrano in questa categoria le cosìddette capital gain. Sono tassati con imposta sostitutiva al 26% (salvo eccezioni). Vanno nel Quadro RT.
Sono i proventi periodici come dividendi, cedole di obbligazioni, interessi. Vengono tassati alla fonte dall’intermediario oppure dichiarati nel Quadro RM o RL a seconda della loro natura e provenienza. Anche qui l’aliquota ordinaria e 26% (con eccezioni per i titoli di Stato).
Il contribuente italiano che fa trading ha due possibilità di gestire questi obblighi fiscali: il regime del risparmio amministrato (detto semplicemente “regime amministrato”) è il regime dichiarativo. La scelta del regime è fondamentale perché determina chi calcola le imposte, quando si pagano e come si gestiscono perdite e guadagni.
Regola base: se operi con un broker italiano autorizzato che offre il servizio di sostituto d’imposta, puòi scegliere il regime amministrato. Se usi un broker estero (eToro, Interactive Brokers, DEGIRO, Trading 212, Scalable Capital, XTB, ecc.), sei automaticamente in regime dichiarativo e devi gestire tu la fiscalità.
Non esiste un’unica aliquota flat per tutti gli strumenti finanziari. Il sistema italiano prevede aliquote differenziate in base alla tipologià di strumento. Questa distinzione vale sia nel regime amministrato che in quello dichiarativo.
| Strumento / Reddito | Aliquota | Note |
|---|---|---|
| Azioni (italiane ed estere) | 26% | Plusvalenze e dividendi. La ritenuta sui dividendi e solitamente operata dall’intermediario. |
| ETF armonizzati (UCITS) | 26% | Plusvalenze e proventi periodici. Gli ETF armonizzati sono quelli registrati in un paese UE con direttiva UCITS. |
| ETC / ETN | 26% | Rientrano nei “redditi diversi”. Plusvalenze al 26%. |
| Obbligazioni corporate (private) | 26% | Cedole e plusvalenze al 26%. |
| Forex / valute estere | 26% | Plusvalenze su operazioni in valuta estera (se giàcenza supera euro 51.645,69 per almeno 7 giorni). |
| Derivati (futures, opzioni, CFD, spread betting) | 26% | Redditi da contratti derivati. Rientrano nei “redditi diversi”. Possono essere compensati con le minus di altri derivati. |
| Titoli di Stato italiani (BTP, CCT, BOT) | 12,5% | Aliquota agevolata sia sulle cedole che sulle plusvalenze. Regime privilegiàto stabilito dalla legge. |
| Titoli di Stato esteri (white list) | 12,5% | Si applica solo ai titoli emessi da Paesi inseriti nella “white list” (paesi con adeguata cooperazione fiscale con l’Italia). |
| Titoli di Stato esteri (non white list) | 26% | Se l’emittente è un paese non in white list, si applica la tassazione ordinaria del 26%. |
| ETF non armonizzati | 23%–43% | Tassazione IRPEF ordinaria a scaglioni. I proventi concorrono al reddito complessivo. Da valutare con attenzione se si è in scaglione IRPEF alto. |
| Criptovalute / cripto-attivita (fino al 31/12/2025) | 26% | Plusvalenze su vendite, conversioni, acquisti di beni/servizi (se plusvalenza > 0). Franchigià 2.000 euro eliminata dal 2025. |
| Criptovalute / cripto-attivita (dal 01/01/2026) | 33% | Legge di Bilancio 2025 ha aumentato l’aliquota al 33% a partire dall’anno fiscale 2026. Eccezione: gli e-money token denominati in euro che rispettano il perimetro normativo applicabile restano al 26%, secondo la disciplina aggiornata dalla Legge di Bilancio 2026. |
| Imposta di bollo su strumenti finanziari italiani | 0,20% | 2 per mille annuo sul valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani. |
Importante — “Redditi diversi” vs “Redditi di capitale”: La distinzione non e solo accademica. Le minusvalenze da “redditi diversi” (es. vendita di azioni in perdita) possono essere compensate solo con plusvalenze da “redditi diversi” dello stesso tipo, ma NON con i “redditi di capitale” (es. dividendi o cedole). Questo crea una asimmetria fiscale rilevante per chi investe in ETF a distribuzione.
Per gli ETF armonizzati, sia la vendita di quote (plusvalenza) che i proventi da distribuzione (dividendi dell’ETF) sono tassati al 26%. Tuttavia, i proventi da distribuzione sono “redditi di capitale” mentre le plusvalenze da vendita sono “redditi diversi”. Questo significa che una minusvalenza realizzata vendendo un ETF non può compensare i dividendi ricevuti dallo stesso ETF. Per questo motivo, gli ETF ad accumulazione (che reinvestono i dividendi) sono generalmente preferiti dagli investitori italiani a lungo termine dal punto di vista fiscale.
Il regime del risparmio amministrato, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 461/1997, è la modalità in cui l’intermediario finanziario (banca, SIM, broker) agisce come sostituto d’imposta. In pratica, il broker si occupa di calcolare, trattenere e versare le imposte all’Agenzia delle Entrate per conto del cliente, che viene così sollevato da quasi tutti gli adempimenti fiscali legati al trading.
Per poter fare da sostituto d’imposta in regime amministrato, l’intermediario deve essere fiscalmente residente o avere una stabile organizzazione in Italia. Deve essere autorizzato da Banca d’Italia o Consob. Non e sufficiente essere un broker UE: occorre una presenza fisica/fiscale sul territorio italiano.
Esempi di intermediari da verificare direttamente prima dell’apertura del conto: banche, SIM e broker con servizio di sostituto d’imposta in Italia possono offrire il regime amministrato, ma il perimetro va controllato nei documenti contrattuali aggiornati del singolo intermediario. La regola fiscale non è il “brand” del broker: è la presenza di un intermediario abilitato ad agire come sostituto d’imposta in Italia.
Es: acquisto 100 azioni ENEL a 6,00 euro, vendita a 7,00 euro. Plusvalenza lorda = 100 euro (al netto dei costi di transazione inclusi nel calcolo).
L’intermediario verifica il prezzo di carico (LIFO o FIFO secondo le istruzioni del DM), calcola la plusvalenza netta, verifica se ci sono minusvalenze precedenti nel “zainetto fiscale” del conto da compensare.
Il broker trattiene automaticamente il 26% (o il 12,5% per i titoli di Stato) sulla plusvalenza netta dal conto del trader. Questo importo viene accantonato per essere versato all’Erario.
L’intermediario versa trimestralmente (o secondo le scadenze previste) le imposte accumulate direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.
Il contribuente non deve dichiarare nulla nel modello 730 o Redditi PF per i redditi gestiti in amministrato. L’unico documento ricevuto è la certificazione annuale (CUPE) con il riepilogo delle operazioni.
Ogni conto in regime amministrato ha il proprio “zainetto fiscale”: un registro interno delle minusvalenze maturate che non sono ancora state compensate. Queste minus vengono utilizzate automaticamente dal broker per ridurre le future plusvalenze dello stesso conto, nei 4 anni successivi. Il processo e completamente automatico e trasparente per il cliente.
Attenzione — zainetti separati per conto: Se si hanno più conti in regime amministrato (es. Fineco e Directa), ogni conto ha il proprio zainetto fiscale separato. Non è possibile usare le minus del conto Fineco per compensare i guadagni del conto Directa. La compensazione inter-conto è possibile solo passando al regime dichiarativo.
Se si chiude un conto in regime amministrato o si decide di passare al regime dichiarativo, il broker e obbligato a rilasciare una certificazione delle minusvalenze residue nello zainetto fiscale. Questa certificazione, emessa entro 60-90 giorni dalla chiusura, consente di utilizzare quelle minus nel regime dichiarativo, sempre nel rispetto del limite dei 4 anni.
Nel regime dichiarativo il contribuente e responsabile in proprio di calcolare, dichiarare e pagare le imposte sui redditi da trading. Non c’e nessun sostituto d’imposta: il broker estero non trattiene nulla, e l’investitore deve autonomamente ricostruire tutte le operazioni, calcolare guadagni e perdite, compilare i quadri fiscali corretti e versare le imposte entro le scadenze di legge.
Il regime dichiarativo e automatico per chi usa broker esteri: non si sceglie, si applica per default. E invece facoltativo per chi usa broker italiani che offrono entrambe le opzioni (come Fineco o Directa).
Entro la fine dell’anno fiscale, il trader deve esportare dal broker il report fiscale annuale con tutte le operazioni (transaction history). Broker come Interactive Brokers, eToro e DEGIRO forniscono report in formato CSV o PDF. E fondamentale conservare questi documenti.
Il contribuente (o il commercialista) deve calcolare la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita per ogni operazione. Per le operazioni in valuta estera, occorre convertire in euro al tasso di cambio del giorno dell’operazione. Strumenti software come Koinly, Blockpit o fogli Excel possono aiutare.
Il risultato netto va inserito nei quadri corretti: RT per le plusvalenze da redditi diversi, RM per i proventi da derivati e forex, RW per il monitoraggio fiscale del conto estero, RL per i dividendi esteri. Dal 2024/2025, per effetto dell’estensione progressiva della dichiarazione semplificata, molti contribuenti senza partita IVA possono usare anche il Modello 730 con i quadri T e W, quando la propria casistica rientra nelle istruzioni ufficiali.
Il saldo dell’imposta sul capital gain va versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (con eventuale rateazione). Il versamento avviene tramite modello F24 con i codici tributo specifici per le imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria.
Come per tutte le imposte del Modello Redditi, e previsto il versamento di acconti: il primo acconto (40%) entro il 30 giugno, il secondo acconto (60%) entro il 30 novembre. Gli acconti si calcolano sull’imposta dell’anno precedente.
Nota importante sugli acconti: nel regime dichiarativo si pagano le tasse nell’anno successivo a quello in cui si sono realizzati i guadagni. Questo da liquidità aggiuntiva durante l’anno, ma richiede disciplina: i soldi per le tasse future devono essere messi da parte. Non versare gli acconti comporta sanzioni e interessi.
| Criterio | Regime Amministrato | Regime Dichiarativo |
|---|---|---|
| Chi calcola le tasse | Il broker (sostituto d’imposta) | Il contribuente (o il suo commercialista) |
| Quando si paga | Ad ogni operazione in gain (in tempo reale) | Anno successivo (giugno/novembre) |
| Broker compatibili | Solo broker italiani con licenza | Qualsiasi broker (italiano o estero) |
| Adempimenti dichiarativi | Nessuno (il broker fa tutto) | Compilazione quadri RT, RW, RM, RL |
| Compensazione minus tra conti diversi | No (ogni conto ha il suo zainetto) | Si (compensazione globale annuale) |
| Liquidita annuale | Ridotta (trattenuta immediata) | Massima (si paga l’anno dopo) |
| Pianificazione fiscale | Nessuna | Si (harvesting, compensazione strategica) |
| Monitoraggio fiscale (RW) | Non necessario per conti italiani | Obbligatorio per conti esteri |
| IVAFE | Non dovuta per conti italiani | Dovuta (0,20%/anno) per conti esteri |
| Complessita gestionale | Molto bassa | Alta |
| Costi aggiuntivi | Nessuno (incluso nel servizio broker) | Commercialista: 200–800+ euro/anno |
| Rischio di errori | Minimo (gestione automatizzata) | Elevato senza supporto professionale |
Il regime dichiarativo conviene concretamente in tre scenari principali:
Nel regime dichiarativo, i redditi da trading devono essere inseriti nei quadri specifici del Modello Redditi PF (o, a partire dal 2025, anche nel Modello 730 per i non titolari di partita IVA). Ogni quadro ha una funzione precisa.
Ospita le plusvalenze (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni, azioni, ETF, ETC, criptovalute, derivati (parzialmente). E il quadro più usato dai trader retail. Nel 730/2025 equivale al Quadro T.
Obbligatorio per chiunque detenga attività finanziarie all’estero (conto trading estero, crypto su exchange estero, ecc.). Indica il valore al 1 gennaio e al 31 dicembre del conto. Serve anche per il calcolo dell’IVAFE. Nel 730/2025 equivale al Quadro W.
Accoglie proventi da contratti derivati stipulati con controparti estere, interessi su conti esteri, alcuni tipi di dividendi esteri, redditi da obbligazioni estere con ritenuta non applicata in Italia. Nel 730/2025 equivale al Quadro M.
Dividendi esteri su cui non e stata applicata ritenuta a titolo d’imposta, proventi da partecipazioni non qualificate, redditi da fondi esteri. Da coordinare con il credito d’imposta per le ritenute alla fonte già pagate all’estero.
Novita 2025 — Modello 730: nelle istruzioni del Quadro T e del Quadro W, l’Agenzia delle Entrate consente di gestire nel 730 anche plusvalenze di natura finanziaria, monitoraggio fiscale, IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività. Resta però necessario verificare ogni anno le istruzioni del modello, perché non tutte le situazioni complesse sono adatte al 730.
Il Quadro RT e strutturato in sezioni. Le principali per un trader retail sono:
Nella Sezione II si indicano: il totale delle plusvalenze realizzate nell’anno, il totale delle minusvalenze dell’anno, le minusvalenze riportate dagli anni precedenti (fino al quarto anno precedente), la base imponibile netta, l’imposta del 26%, l’eventuale eccedenza di minus da riportare agli anni successivi.
Il Quadro RW serve per il cosìddetto monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dal D.L. 167/1990. Va compilato indicando:
Attenzione: la mancata compilazione del Quadro RW per conti esteri superiori a determinate soglie è considerata violazione del monitoraggio fiscale, con sanzioni che variano dal 3% al 15% del valore non dichiarato per paesi in white list, e dal 6% al 30% per paesi in black list.
Uno degli aspetti più complessi (e più importanti) della fiscalità del trading italiano è la compensazione delle minusvalenze. Il meccanismo consente di ridurre l’imposta dovuta portando le perdite in deduzione dai guadagni futuri.
Le minusvalenze realizzate possono essere portate in compensazione con le plusvalenze dei 4 anni fiscali successivi. Ogni anno, al 31 dicembre, scadono le minusvalenze prodotte 4 anni prima. Esempio: le minus del 2022 scadono il 31 dicembre 2026. Le minus del 2023 scadono il 31 dicembre 2027. Chi ha minus in scadenza deve valutare se realizzare guadagni entro l’anno per sfruttarle prima che scadano.
Esempio pratico di compensazione: Nel 2024 si realizza una perdita di 5.000 euro su azioni tech. Nel 2025 si realizza un guadagno di 8.000 euro. Senza minus: si pagherebbe il 26% su 8.000 = 2.080 euro. Con le minus del 2024: si paga il 26% su (8.000 – 5.000) = 780 euro. Risparmio: 1.300 euro.
Il tax loss harvesting è una strategià di pianificazione fiscale che consiste nel vendere deliberatamente titoli in perdita alla fine dell’anno per “realizzare” minusvalenze da compensare con i guadagni. Questo riduce l’imposta pagabile nell’anno corrente o negli anni successivi. E una pratica legale, diffusa tra gli investitori evoluti, e particolarmente utile in regime dichiarativo dove si ha la visione globale di tutti i conti.
In Italia esiste una asimmetria fiscale rilevante per gli ETF. Le plusvalenze da vendita di ETF sono “redditi diversi” e possono essere compensate con minusvalenze da altri redditi diversi. I proventi da distribuzione degli ETF (dividendi dell’ETF) sono “redditi di capitale” e NON possono essere compensati con minusvalenze da redditi diversi. Questa distinzione penalizza chi investe in ETF a distribuzione che ha subito perdite sulle quote. La maggior parte degli ETF venduti in Italia sono ad accumulazione anche per questo motivo.
| Tipo di reddito | Compensabile con… | Non compensabile con… |
|---|---|---|
| Minus da azioni | Plus da azioni, ETF, derivati, crypto (redditi diversi) | Dividendi, cedole, proventi ETF distribuzione (redditi di capitale) |
| Minus da ETF | Plus da azioni, ETF, derivati, crypto (redditi diversi) | Proventi da distribuzione ETF (redditi di capitale) |
| Minus da derivati (CFD, futures) | Plus da derivati, azioni, ETF, crypto (redditi diversi) | Dividendi, cedole (redditi di capitale) |
| Minus da crypto | Plus da crypto, azioni, ETF, derivati (redditi diversi) | Dividendi, cedole (redditi di capitale) |
| Minus da titoli di Stato | Compensazione possibile, ma con meccanismi di rettifica legati all’aliquota agevolata | Redditi di capitale come cedole e dividendi |
Nota critica: i titoli di Stato tassati al 12,5% richiedono attenzione perché il sistema applica criteri di rettifica/equiparazione per coordinare strumenti con aliquote diverse. Non bisogna semplificare dicendo che “una minus vale sempre uguale”: nella pratica il calcolo deve seguire le istruzioni fiscali è il rendiconto dell’intermediario.
Chi detiene attività finanziarie all’estero (conti trading, portafogli crypto, ecc.) è soggetto a due obblighi aggiuntivi rispetto a chi usa solo broker italiani: il monitoraggio fiscale tramite Quadro RW è il pagamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attivita Finanziarie detenute all’Estero).
L’obbligo di monitoraggio fiscale deriva dal D.L. 167/1990 e impone a tutti i residenti fiscali italiani di dichiarare le attività finanziarie detenute all’estero nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi (o Quadro W nel 730 dal 2025). Non esiste una soglia di esenzione per i conti titoli: anche un conto da 100 euro va dichiarato (anche se l’IVAFE si applica solo sopra certe soglie). L’obbligo riguarda: conti correnti esteri, conti titoli esteri, polizze vita estere, partecipazioni in societa estere, criptovalute su exchange esteri o wallet.
L’IVAFE è un’imposta patrimoniale annuale calcolata sul valore delle attività finanziarie estere alla fine dell’anno (o alla data di chiusura se il conto viene chiuso durante l’anno).
0,20% annuo (2 per mille) sul valore delle attività finanziarie estere (conti titoli, ETF, azioni, crypto su exchange). E la stessa dell’imposta di bollo sui titoli in Italia, così da non creare discriminazioni tra chi investe in Italia e chi all’estero.
0,40% annuo (4 per mille) per attivita detenute in paesi considerati paradisi fiscali (black list). Dal 2024 questa aliquota e stata raddoppiata rispetto al precedente 0,20%. Importante verificare in quale lista rientra il paese del broker.
Per i conti correnti e libretti di risparmio esteri, l’IVAFE si calcola in modo diverso: è prevista un’imposta di bollo fissa di 34,20 euro per conto quando la giàcenza media supera i 5.000 euro. Sotto tale soglia, l’imposta non e dovuta.
Se il paese dove e situato il broker ha applicato una ritenuta alla fonte sui proventi (es. dividendi USA con ritenuta del 15% o 30%), è possibile richiedere un credito d’imposta in Italia per evitare la doppia tassazione. Questo avviene attraverso la compilazione del Quadro CR del Modello Redditi PF e richiede la documentazione attestante le ritenute subite all’estero (solitamente fornita dal broker nel rendiconto fiscale annuale).
Per i trader in regime dichiarativo, le scadenze fiscali sono molteplici e distribuite durante l’anno. Il mancato rispetto comporta sanzioni e interessi di mora.
Regime Amministrato: per chi usa solo broker italiani in regime amministrato, non ci sono scadenze da rispettare autonomamente. Il broker gestisce tutto in modo automatico e continuo durante l’anno. L’unico documento che il contribuente riceve è la CU (Certificazione Unica) o il riepilogo annuale delle operazioni, che però non richiede alcuna azione dichiarativa.
| Codice Tributo | Descrizione |
|---|---|
| 1100 | Imposta sostitutiva su plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria — Saldo (Quadro RT, rigo RT29) |
| 4043 | IVAFE — Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero — saldo |
| 4047 | IVAFE — acconto prima rata |
| 4048 | IVAFE — acconto seconda rata o acconto in unica soluzione |
| 1716 | Cripto-attività — imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi in regime di risparmio amministrato o gestito |
| 1717 | Cripto-attività — imposta sostitutiva sul valore rideterminato al valore normale, quando applicabile |
L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente aumentato i controlli sulle attività di trading non dichiarate. Dal 2026, gli exchange centralizzati (crypto) comunicano automaticamente all’Agenzia saldi e movimenti dei clienti italiani. Gli scambi automatici di informazioni fiscali tra Stati e intermediari, insieme alle regole europee in evoluzione sulle cripto-attività, rendono sempre meno credibile l’idea che un conto estero o un wallet non dichiarato resti invisibile. Il rischio di controlli in caso di omessa dichiarazione è concretamente alto.
| Tipo di violazione | Sanzione | Note |
|---|---|---|
| Infedele dichiarazione (dichiarato meno del dovuto) | 90% — 180% dell’imposta dovuta | Sanzione base 90%, può salire al 180% in caso aggravanti (uso di strumenti occultamento, ecc.) |
| Omessa dichiarazione (non presentato il modello) | 120% — 240% dell’imposta dovuta | Minimo 250 euro anche se non c’e imposta dovuta |
| Omessa dichiarazione senza imposta dovuta | 250 — 1.000 euro | Sanzione fissa |
| Mancato pagamento entro scadenza | 30% dell’imposta non pagata + interessi legali | Interessi al tasso legale vigente nel periodo di ritardo, da verificare anno per anno |
| Situazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa/infedele compilazione RW — paesi white list | 3% — 15% annuo del valore non dichiarato |
| Omessa/infedele compilazione RW — paesi black list | 6% — 30% annuo del valore non dichiarato |
| Tardiva compilazione RW (entro 90 giorni) | Sanzione ridotta a 1/10 del minimo |
Il ravvedimento operòso consente di sanare spontaneamente le violazioni fiscali prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un accertamento, beneficiando di sanzioni ridotte. E fondamentale agire prima di ricevere notifiche o comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate.
| Tempistica del ravvedimento | Riduzione sanzione | Sanzione effettiva (su base 30%) |
|---|---|---|
| Entro 14 giorni dalla scadenza | 1/15 del minimo (per ogni giorno) | 0,1% per giorno (ravvedimento sprint) |
| Entro 30 giorni dalla scadenza | 1/10 del minimo | 3% |
| Entro 90 giorni dalla scadenza | 1/9 del minimo | 3,33% |
| Entro 1 anno dalla violazione | 1/8 del minimo | 3,75% |
| Entro 2 anni dalla violazione | 1/7 del minimo | 4,29% |
| Oltre 2 anni dalla violazione | 1/6 del minimo | 5% |
| Dopo la notifica del PVC (processo verbale) | 1/5 del minimo | 6% |
Importante: al ravvedimento si aggiungono sempre gli interessi legali sull’imposta non pagata, calcolati giornalmente dal giorno della scadenza originaria. Non e sufficiente pagare solo la sanzione ridotta: l’imposta + gli interessi devono essere versati integralmente per la regolarizzazione.
La Legge di Bilancio 2025 — L. 207/2024 ha previsto modifiche significative alla tassazione delle cripto-attività a partire dal 1 gennaio 2026; la successiva Legge di Bilancio 2026 ha poi introdotto una disciplina specifica più favorevole per alcuni e-money token denominati in euro. Le novità principali riguardano l’aumento dell’aliquota e l’eliminazione definitiva della franchigià.
Dal 1 gennaio 2026, le plusvalenze da cripto-attivita (bitcoin, ethereum, altcoin, NFT, token) sono tassate al 33% anziché al 26%. Questo vale per tutte le plusvalenze realizzate nell’anno 2026 (da dichiarare nel 2027). Le plusvalenze 2025 restano al 26% (da dichiarare entro ottobre 2026).
Fino al 2023 era prevista una franchigià di 2.000 euro annui: sotto questa soglia non si pagavano tasse. Dal 2024 la franchigià e stata eliminata. Ogni plusvalenza realizzata e fiscalmente rilevante, anche di 10 euro. Non esiste più una soglia minima di esenzione.
I token di moneta elettronica denominati in euro (e-money token) disciplinati dal regolamento europeo MiCA — Regolamento UE 2023/1114 beneficiano di un trattamento fiscale differenziato e restano tassati al 26% anziché al 33%, secondo la modifica richiamata dall’Agenzia delle Entrate/FiscoOggi sulla Legge di Bilancio 2026. Tuttavia, la distinzione tecnica tra un “normale” stablecoin è un e-money token ai fini fiscali italiani richiede verifica caso per caso.
Una novità importante del 2026 e l’introduzione del Regime Amministrato anche per le criptovalute. Alcune piattaforme italiane stanno iniziando a offrire servizi fiscali più strutturati anche sulle cripto-attività. Prima di considerare un exchange come sostituto d’imposta, però, il trader deve verificare contrattualmente che il regime amministrato sia effettivamente attivo sul proprio conto e per quali operazioni/asset sia coperto. Il meccanismo e identico a quello dei broker tradizionali: l’exchange calcola e trattiene automaticamente l’imposta (33% dal 2026) ad ogni realizzo. Questo punto non va dato per scontato: nel mondo crypto il perimetro operativo può cambiare rapidamente e va controllato direttamente nei documenti dell’intermediario.
Un evento fiscalmente rilevante (che genera plusvalenza tassabile) per le cripto-attivita si verifica in questi casi:
Non sono invece eventi fiscalmente rilevanti: il semplice trasferimento tra wallet personali, l’acquisto di crypto con euro (senza vendita).
Accedi all’area personale del broker e controlla se il tuo conto e in regime amministrato o dichiarativo. Di default i broker italiani applicano il regime amministrato: se non hai mai cambiato, probabilmente sei già in amministrato.
Verifica quante minusvalenze hai accumulato nello zainetto fiscale e quando scadono. Molti broker mostrano questa informazione nell’area fiscale del conto. Se hai minus in scadenza a fine anno, valuta di realizzare guadagni prima del 31 dicembre per sfruttarle.
Il broker ti invia o mette a disposizione il rendiconto fiscale annuale (di solito entro marzo dell’anno successivo). Conservalo per almeno i termini ordinari di accertamento fiscale. In regime amministrato non serve dichiarare nulla, ma il documento e utile in caso di controlli.
Ogni broker estero offre la possibilità di esportare il riepilogo delle operazioni dell’anno in formato CSV, PDF o XML. Interactive Brokers ha uno dei report più dettagliati. Alcuni broker forniscono report fiscali o riepiloghi annuali, ma la qualità e la completezza del documento cambiano da piattaforma a piattaforma. Scarica e archivia questi report.
Usa un software apposito (Koinly, Blockpit, Fiscozen, Agenzie Delle Entrate per crypto) oppure affidati a un commercialista specializzato in fiscalità finanziaria. E fondamentale il calcolo corretto per tipo di strumento (azioni, ETF, derivati, crypto sono tassati diversamente).
Non tutti i commercialisti hanno esperienza con la fiscalità del trading e delle crypto. Cerca professionisti con specifiche competenze in redditi finanziari e strumenti derivati. Il costo tipico per una dichiarazione con conti esteri e trading varia tra 300 e 800 euro, ma può ripagare ampiamente i rischi evitati.
Modello Redditi PF (per titolari P.IVA) o Modello 730 (per lavoratori dipendenti, dal 2025). Quadri da compilare: RT (plusvalenze), RW (monitoraggio conto estero), RM (proventi da derivati/obbligazioni esteri), RL (dividendi esteri). Invia tramite CAF, commercialista o direttamente via Entratel/Fisconline.
Saldo imposte (codice 1100) entro il 30 giugno dell’anno successivo. Primo acconto (codice 1101) entro il 30 giugno. Secondo acconto (codice 1102) entro il 30 novembre. IVAFE (codice 4043) insieme al saldo. Conserva le ricevute F24 per i termini ordinari di accertamento fiscale.
Agisci prima di ricevere notifiche dall’Agenzia delle Entrate. Il ravvedimento operòso consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte fino all’80-90% rispetto alle sanzioni ordinarie. Piu si aspetta, più alto sarà il costo della regolarizzazione. Se hai omesso dichiarazioni per più anni, consulta urgentemente un commercialista o un avvocato tributarista prima di procedere.
Questa guida è stata ricontrollata contro fonti ufficiali e documenti normativi primari. Per un articolo fiscale pubblicato sul sito, questi link sono importanti perché permettono al lettore di verificare direttamente le regole presso gli organismi competenti.
Questo contenuto è stato redatto a soli fini educativi e informativi. Non costituisce consulenza fiscale, legale o finanziaria personalizzata. Le informazioni contenute riflettono la normativa vigente, le istruzioni ufficiali e le fonti disponibili al momento della pubblicazione/aggiornamento (giugno 2026) e potrebbero subire aggiornamenti in seguito a modifiche legislative, circolari dell’Agenzia delle Entrate o interpretazioni giurisprudenziali.
La tassazione del trading è una materia complessa e in continua evoluzione. Merlintrader consiglia sempre di rivolgersi a un commercialista o a un consulente fiscale qualificato per la propria situazione specifica, prima di prendere decisioni fiscali o operative.
Nulla in questo documento costituisce una raccomandazione di investimento o di disinvestimento in alcuno strumento finanziario. Ogni investitore e responsabile delle proprie scelte di investimento e degli adempimenti fiscali connessi.
Il presente contenuto mantiene un’impostazione educativa e non promozionale, coerente con un pubblico retail italiano e con le cautele richieste dalla comunicazione finanziaria non personalizzata.